Obbligo Green Pass nei luoghi di lavoro

20 Settembre 2021
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Giovedì 16 settembre 2021 il Governo ha annunciato l’approvazione di un decreto che estende l’obbligo di possedere il “GREEN PASS” al fine di accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati.

Allo stato attuale, il testo ufficiale del decreto non è disponibile, non essendo la norma ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Stando alla bozza di provvedimento in circolazione e al comunicato stampa del Consiglio dei ministri, per il settore privato sono attese le regole che riassumiamo sinteticamente di seguito:

Chi deve essere in possesso del Green Pass?   I lavoratori dipendenti degli uffici pubblici e coloro che svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato o autonomo hanno l’obbligo di “possedere ed esibire su richiesta” il certificato verde Covid-19.
È richiesto anche a coloro che svolgono attività lavorative, stagisti o di volontariato presso le amministrazioni o luoghi di lavoro privato, anche sulla base di contratti esterni. Questo riguarda anche coloro che forniscono servizi come lavoratori autonomi, colf o badanti, uffici professionali.
Sono compresi titolari, soci, amministratori che prestano la propria attività lavorativa presso il locale aziendali o presso i locali di clienti.
    Chi deve controllare?   Sono i datori di lavoro a essere tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire come le modalità di organizzazione delle verifiche. I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. I lavoratori esterni passeranno attraverso un doppio controllo: oltre che dai soggetti della sede presso cui esercitano le proprie funzioni, anche dai rispettivi datori di lavoro.
Dove si applica il controllo?   L’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il certificato verde è necessario per accedere ai luoghi di lavoro. Quindi i controlli dovranno essere effettuati “prioritariamente” all’accesso ma potranno essere effettuati anche a campione.
Cosa succede al dipendente senza Green Pass? Nel settore pubblico, il personale sprovvisto di green pass o privo al momento dell’accesso è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione dello stesso. Dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e la retribuzione non è dovuta a partire dal primo giorno di sospensione.
Nel privato si passa direttamente alla sospensione dopo il primo giorno, ma in entrambi i casi non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione del green pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore ai dieci giorni e non oltre il termine del 31 dicembre.
Quali sono le sanzioni?                                  Per coloro che sono colti senza la certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. Le cifre sono uguali sia nel pubblico che nel privato.
Il Green Pass è necessario anche in caso di smart working?   Non è necessario. L’assenza di Green Pass, tuttavia non stabilisce in maniera automatica il diritto di svolgimento del lavoro in smart working. D’altra parte, se la mansione consente il lavoro da remoto, l’assenza di green pass non può essere un modo per sanzionare il lavoratore.
Con quale strumento avviene il controllo del green pass?   Finora il governo ha indicato solo l’uso dell’app Verifica C-19, per esercenti di locali pubblici, pubblici ufficiali, personale addetto nei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti, strutture ricettive, sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali.
Qual è la validità temporale dell’obbligo?   Il decreto ha stabilito una durata dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, che al momento è il termine previsto dello stato di emergenza. Tale durata riguarda sia il settore pubblico che il privato.

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