Le criptovalute

1 Giugno 20210
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Cosa sono le criptovalute?

Le criptovalute sono la rivoluzione del nostro secolo: sono monete virtuali che vivono e si muovono esclusivamente nel mondo digitale, senza  alcun aggancio con una materia fisica, come l’oro o altri metalli.

A differenza della normale moneta, le criptovalute circolano senza l’intermediazione degli Stati, dei loro governi e delle banche.

Ciò è possibile grazie ad una “catena digitale” crittografata, chiamata blockchain, che è il cuore del sistema e registra tutti gli scambi monetari, certificando anche la proprietà in capo al soggetto che possiede la chiave di decriptazione.

Anche se utilizzato come mezzo di scambio, si è sempre più portati a paragonare il bitcoin a riserva di valore: possedere bitcoin o una frazione di esso è paragonato a detenere valori in oro o in arte.

Quali sono le principali?

Il bitcoin è la prima e più famosa tra le ormai numerosissime criptovalute.

I quantitativi posseduti sono detenuti in un portafoglio virtuale, chiamato wallet: per ottenerlo bisogna sottoscrivere un contratto con un intermediario.

La chiave digitale di accesso a questo wallet è composta da 33 caratteri alfanumerici e sostituisce il nome e il cognome dei possessori: una parte di questo codice è pubblico e serve per riconoscere i soggetti ai quali accreditare i bitcoin, e l’altra è privata ed ha valore di firma digitale, necessaria per autenticare ogni transazione.

Ethereum è ad oggi la numero 2 delle criptovalute: un progetto che ha visto la luce nel 2015.

Oggi possiamo contare su centinaia di criptovalute, con nomi a volte molto strani.

Le criptovalute per il Fisco

La norma è pressoché inesistente e vi è una grande incertezza normativa soprattutto perché le criptovalute non hanno un territorio di riferimento e questo fa venire meno uno dei principi su cui si basa l’imposizione fiscale.

BISOGNA DICHIARARE IL POSSESSO BISOGNA DICHIARARE LA PLUSVALENZA
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le criptovalute devono essere trattate alla stregua delle tradizionali valute estere. Pertanto vanno dichiarate.
Si dovrà riportare il loro valore al 31/12 in € nel quadro RW.
Essendo prive di una territorialità, non dovrà essere indicato lo stato estero di riferimento.
Le plusvalenze si generano al momento della vendita delle criptovalute, quando il prezzo di vendita è maggiore del prezzo di acquisto.
Le imposte nascono proprio in questo momento: base imponibile sono proprio le plusvalenze.
Le imposte sulle plusvalenze si pagano solo se la giacenza media delle criptovalute detenute sono superiori a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi.
In questo caso la plusvalenza deve essere dichiarata nel quadro RT liquidando la relativa imposta sostitutiva del 26%.

Il monitoraggio fiscale sulle criptovalute

L’inserimento delle criptovalute  in dichiarazione serve anche ad adempiere gli obblighi di «monitoraggio fiscale» sul possesso di valute estere.

L’obbligo serve a prevenire l’illecito trasferimento all’estero di attività potenzialmente produttive di reddito, con conseguente sottrazione alla loro tassazione in Italia.

È importante tenere traccia degli acquisti e dei prelievi effettuati al fine di ricostruire il tasso di cambio all’epoca e determinare così la plusvalenza o al contrario la minusvalenza. Le plus e minusvalenze così determinate sono compensabili tra loro. È opportuno anche conservare la certificazione rilasciata annualmente dall’intermediario con il quale si opera.

E per le imprese?

Tutto quanto abbiamo esposto finora vale solo per le persone fisiche.

Quando invece si tratta di imprese, le criptovalute equivalgono a tutti gli effetti alle valute estere e come tali devono essere trattate.

Pertanto, il loro possesso a qualsiasi titolo nei conti aziendali, sia perché acquistate sia perché ricevute in pagamento dai clienti, devono essere contabilizzate, così come i movimenti in uscita.

Al termine dell’esercizio, la consistenza dei bitcoin in termini di valore, iniziale e finale, dovrà essere riportata in bilancio, con gli opportuni chiarimenti da fornire nella nota integrativa.

Ai fini IVA i trasferimenti di denaro sono ESENTI art. 10, primo comma, n 3 del DPR n 633/72.

Ma se un contribuente non dichiara di possedere criptovalute che pericoli corre?

Essenzialmente si rischiano sanzioni pecuniarie che possono essere anche molto salate.

Per la mancata compilazione del quadro RW è prevista una sanzione fissa di 258 euro a patto che l’omissione venga sanata entro un termine massimo di 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Se però si sfora questo termine si passa a sanzioni molto più gravi, perché vengono comminate sanzioni che vano dal 3 al 15% degli importi non dichiarati.

Queste percentuali sono raddoppiate se le attività estere detenute dovessero essere localizzate in Paesi in black list. Per di più in quest’ultimo caso (cioè, se le somme risultassero detenute in un paradiso fiscale), scatta la presunzione che tutte le somme non dichiarate sono anche frutto di evasione fiscale.

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