Il trattamento di fine mandato per gli amministratori

23 Aprile 2020
TFM

Se per i dipendenti esiste il TFR, ecco che per gli amministratori esiste il trattamento di fine mandato (o TFM).
Gli amministratori che lavorano all’interno della società hanno il diritto (ma non l’obbligo come per i dipendenti) a ricevere una sorta di “buona uscita” per l’attività svolta al termine del lavoro mandato.
L’ammontare deve essere stabilito dall’assemblea dei soci, la quale delibera anche in merito alla liquidazione del compenso stesso.
A differenza del TFR che è un obbligo sancito dalla legge, è una componente obbligatoria della retribuzione dei lavoratori dipendenti e non rappresenta una componente di reddito, il TFM rappresenta una facoltà espressa dai Soci che ne determinano attribuzione ed entità
ed è una componente facoltativa decisa dalla società a favore dell’amministratore.
Altra differenza riguarda la normativa, il Trattamento di fine mandato per gli amministratori non ha uno specifico regolamento né una legislazione apposita.

La possibilità per l’amministratore di ricevere un compenso è infatti demandata alla scelta dei soci, i quali riunendosi in assemblea, potranno decidere quanto accantonare annualmente.

Perché utilizzare il TFM?
Perché l’accantonamento annuo, rappresentando un costo per l’azienda, abbassa l’imponibile fiscale. Ma ad una condizione: l’accordo tra la società e gli amministratori, concernente l’indennità di fine rapporto, derivi da un documento di data certa e anteriore all’inizio del rapporto.
L’esistenza della data certa garantisce la deducibilità annuale degli accantonamenti del TMF, tramite il principio di competenza.

La data certa anteriore al rapporto può essere soddisfatta con:

  • Verbale Assemblea redatto da un Notaio;
  • Autentica firme delibera assembleare da parte di un notaio
  • Registrazione delibera Assembleare presso Agenzia delle Entrate
  • Verbale con la delibera del TFM da una PEC ad un’altra PEC.
  • Ecc.

Senza data certa, non si perde la deducibilità degli accantonamenti, ma varrà il principio di cassa, ossia il potranno essere dedotti nel momento in cui il TFM viene erogato.

Il requisito della data certa, non influisce solamente sulla deducibilità del costo, ma anche sulla stessa tassazione degli amministratori: in assenza di tale requisito, l’indennità corrisposta all’amministratore sarà soggetta a tassazione ordinaria nell’esercizio di incasso della stessa.

Al contrario, in presenza di data certa, l’amministratore quando incasserà il TFM, potrà godere di una tassazione agevolata, nello specifico la tassazione in via separata (ovvero applicando un’aliquota fissa pari alla metà del reddito complessivo netto dichiarato dal contribuente nel biennio precedente al posto della tassazione ordinaria che prevede l’applicazione dell’IRPEF a scaglioni).
Attenzione, per la parte di TFM erogato eccedente il milione di euro si applica la tassazione ordinaria (ovvero l’IRPEF a scaglioni).

Al momento di erogazione del fondo accantonato, qualora il Tfm sconti una tassazione separata il sostituto d’imposta dovrà applicare la ritenuta del 20% a titolo d’acconto, altrimenti sarà necessario applicare le normali aliquote progressive Irpef.
L’indennità, inoltre, è soggetta a contribuzione INPS: per cui in sede di pagamento del fondo oltre a versare la ritenuta d’acconto del 20% dell’importo erogato al netto dei contributi previdenziali inps, la società dovrà versare i contributi INPS a gestione separata.
L’obbligo contributivo spetta per i 2/3 alla società, per il restante all’amministratore.
Spetta tuttavia alla società il versamento dei contributi per l’intero ammontare, trattenendo in busta paga i contributi a carico dell’amministratore.

L’aliquota contributiva percentuale si attesta al 27,72% ma per i soggetti iscritti alla gestione Inps artigiani-commercianti e alla gestione separata in quanto amministratori, l’Istituto ha stabilito una minor aliquota contributiva pari al 18%, fermo restando la presenza di un massimale contributivo.

Dal punto di vista civilistico, non è previsto nessun vincolo/limite alla società sull’importo da accantonare a TFM.
Dal punto di vista fiscale l’agenzia delle entrate, invece, ritiene analogicamente applicabile il limite di deducibilità previsto per l’accantonamento al fondo Tfr di lavoro dipendente. Sono perciò deducibili gli accantonamenti a TFM per un importo massimo pari ai compensi amministratori annuali diviso 13,5.
Per esempio: due amministratori ricevono compensi per € 10.000 annui ciascuno.
L’accantonamento TFM sarà deducibile per 20.000/13,5= 1.481 €).

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