Rafforzamento patrimoniale per le PMI: i vantaggi fiscali derivanti dal credito d’imposta

16 Ottobre 20201
Tavola da disegno 10

L’art. 26 del decreto Rilancio ha introdotto un insieme di misure di sostegno per le società di capitali o cooperative tra cui il credito per gli aumenti di capitale delle imprese.

L’agevolazione riguarda sia il socio che apporta il conferimento che la società che lo riceve e prevede:

per gli investitori: un credito di imposta del 20% della somma investita, con un investimento non superiore ai 2 milioni di euro e partecipazione posseduta fino al 31 dicembre 2023, per i soggetti che effettuano conferimenti in denaro in esecuzione di un aumento di capitale, in una o più società;

per le società conferitarie: un credito pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale stesso.

Credito d’imposta a favore degli investitori (articolo 26, comma 4, D.L. 34/2020)

  Ambito soggettivo
Chi sono i soggetti che possono beneficiarne? – soggetti che effettuano direttamente conferimenti in denaro in una o più società dal 20.05.2020 al 31.12.2020
– soggetti che effettuano indirettamente conferimenti in denaro in una o più società dal 20.05.2020 al 31.12.2020 attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, non a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e residenti nel territorio dello Stato  
Soggetti esclusi – intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non finanziaria e assimilate imprese operanti nel settore assicurativo;
– imprese qualificabili al 31.12.2019, come “imprese in difficoltà”;
nel caso in cui il soggetto conferente sia una società, non deve controllare direttamente o indirettamente la società conferitaria, non deve essere sottoposto a comune controllo o collegato con la conferitaria e non deve essere da quest’ultima controllato
  Ambito oggettivo
Chi sono i soggetti conferitari ammessi – società di capitali (spa, sapa, srl, srls), società cooperative, società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia o
– stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’UE o in Paesi appartenenti allo SEE
– che abbiano registrato ricavi 2019 maggiori di 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro
– che abbiano subito, a causa emergenza Covid-19, un decremento di ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 33% rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019.
Soggetti esclusi – intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non finanziaria e assimilate
– imprese operanti nel settore assicurativo;
– imprese qualificabili al 31.12.2019, come “imprese in difficoltà”;  

Che caratteristiche deve avere il conferimento?

  • l’aumento di capitale deve essere a pagamento e deve risultare interamente versato entro il 31.12.2020
  • deve avvenire in esecuzione di una delibera successiva al 19.05.2020;
  • deve risultare iscritto alla voce del capitale sociale o della riserva da sovrapprezzo azioni o quote, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione
  • l’importo massimo di conferimento agevolabile è di 2 milioni di euro (limite riferito al soggetto investitore)

Il credito d’imposta che ne deriva potrà essere utilizzato:

  • in dichiarazione dei redditi del periodo d‘imposta di effettuazione del conferimento e negli anni successivi fino ad esaurimento
  • in compensazione nel modello F24 a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di effettuazione dell’investimento e nei limiti dell’importo riconosciuto dall’Agenzia delle entrate.

L’investitore perderà il diritto di usufruire del credito per:

  • la mancata acquisizione, prima dell’invio dell’istanza, della delibera di aumento di capitale a pagamento
  • la mancata acquisizione, prima dell’invio dell’istanza, della dichiarazione sostituiva di atto notorio con la quale il legale rappresentante attesta che la società conferitaria non ha beneficiato di misure di aiuto per un ammontare superiore ad euro 800.000
  • la cessione della partecipazione derivante dal conferimento entro il 31.12.2023
  • la distribuzione di qualsiasi tipo di riserve da parte della società conferitaria entro il 31.12.2013
  •  l’accertamento dell’insussistenza dei requisiti

Come si procede operativamente?

  1. Tramite una istanza da presentare all’Agenzia delle entrate dall’investitore o, nel caso di investimento indiretto, dall’organismo di investimento collettivo
  2. L’accoglimento delle domande avviene in ordine cronologico (meccanismo del c.d. “click day”)
  3. Fino ad esaurimento delle risorse disponibili pari a 2 miliardi di euro per il 2021

Credito d’imposta a favore delle società conferitarie (articolo 26, comma 8, D.L. 34/2020):

  Ambito soggettivo
Chi sono le società conferitarie di un aumento di capitale a pagamento? -società di capitali (spa, sapa, srl, srls), società cooperative, società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia oppure
– stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’UE o in Paesi appartenenti allo SEE
– che abbiano registrato ricavi 2019 maggiori di 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro
– che abbiano subito, a causa emergenza Covid-19, un decremento di ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 33% rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019
in situazione di regolarità contributiva e fiscale in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente
– non rientranti tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea
che non si trovino nelle condizioni ostative in materia di Leggi antimafia e di misure di prevenzione di cui all’articolo 67 D.Lgs. 159/2011
per le quali, nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non sia intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e Iva nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria
– sono ammesse le imprese in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa, che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data del 19.05.2020.
Soggetti esclusi – intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non finanziaria e assimilate
– imprese operanti nel settore assicurativo;
– imprese qualificabili al 31.12.2019, come “imprese in difficoltà”;

Che caratteristiche deve avere il conferimento?

  • l’aumento di capitale deve essere a pagamento e deve risultare interamente versato entro il 31.12.2020
  • deve avvenire in esecuzione di una delibera successiva al 19.05.2020;
  • deve risultare iscritto alla voce del capitale sociale o della riserva da sovrapprezzo azioni o quote, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione
  • l’importo massimo di conferimento agevolabile è di 2 milioni di euro (limite riferito al soggetto investitore)

Il diritto di poter usufruire del credito decade a causa della:

  • Mancata acquisizione della dichiarazione nella quale i soggetti investitori, o gli organismi di investimento collettivo del risparmio, che hanno effettuato conferimenti agevolati attestano la misura dell’incentivo ad essi riconosciuto
  • Distribuzione di qualsiasi tipo di riserve della società conferitaria prima del 01.01.2024
  • Accertamento dell’insussistenza dei requisiti

Il credito d’imposta che ne deriva potrà essere utilizzato:

  • in compensazione F24, a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di effettuazione dell’investimento e nei limiti dell’importo riconosciuto dall’Agenzia delle entrate.

Come si procede operativamente?

  1. Tramite una istanza da presentare all’Agenzia delle entrate da parte della società conferitaria
  2. L’accoglimento delle domande avviene in ordine cronologico (meccanismo del c.d. “click day”)
  3. Fino ad esaurimento delle risorse disponibili pari a 2 miliardi di euro per il 2021

 

One comment

  • Mathew C

    13 Luglio 2024 at 8:12

    Very interesting information!Perfect just what I was looking for!Leadership

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