La nuova disciplina del credito d’imposta

18 Febbraio 2020
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Con la Legge di Bilancio 2020 il vecchio Credito di imposta viene sostituito da tre misure: ricerca e sviluppo (comma 200), innovazione tecnologica (comma 201) e altre attività innovative come il design e l’ideazione estetica (comma 202).

RICERCA E SVILUPPO

L’art. 1, comma 200, L. 160/2019 contiene la nuova disciplina del nuovo credito Ricerca e Sviluppo in ambito scientifico o tecnologico
Chi sono i soggetti interessati?
• Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d’impresa), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano
• Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo in proprio o commissionano attività di Ricerca e Sviluppo
• Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo su commissione da parte di imprese residenti all’estero.
Le spese ammissibili per il calcolo del credito d’imposta ricerca e sviluppo sono:

a) Spese per il personale direttamente impiegato nell’attività di ricerca nei limiti del loro effettivo impiego; è prevista una maggiorazione al 150% per soggetti con requisiti particolari di età, titolo e tipologia di contratto:
o età non superiore ai 35 anni;
o al primo impiego
o in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced;
o assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
o impiegato esclusivamente in attività di R&S;
o impiegato presso laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato italiano

b) Quote di ammortamento, canoni di locazione anche finanziaria, e altre spese per i beni materiali e il software utilizzati per la ricerca, nel limite massimo del 30% delle spese indicate al precedente punto a);

c) Spese extra-muro per contratti di ricerca stipulati con soggetti terzi all’impresa, aumentate al 150% in caso di ricorso ad università e istituti di ricerca residenti in Italia;

d) Ammortamento dei costi per l’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative ad invenzioni industriali o biotecnologiche, a topografia di prodotto, semiconduttori o a nuove varietà digitali, nel limite di 1 milione di euro

e) Spese per consulenza e servizi equivalenti, nel limite massimo del 20% delle spese di personale calcolate senza maggiorazioni, con l’unico requisito che i prestatori di servizi siano fiscalmente residenti o localizzati in Italia o in altri Stati membri dell’Unione Europea.

f) Spese per materiali, forniture e altri prodotti utilizzati, nel limite del 30% delle spese di personale o dei costi per ricerca extra muros, nei progetti R&S ammissibili svolte interamente dall’impresa, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota.

Come viene riconosciuto il bonus fiscale?
In misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;

Come viene quantificato il credito d’imposta?
La quantificazione passa da un calcolo c.d. incrementale, dove al fine di calcolare l’investimento incrementale si parte dalla media delle spese sostenute e dichiarate nel triennio 2012-2014, ad un calcolo volumetrico, dove vengo considerate le spese rientranti nelle nuove categorie di investimenti ammissibili in valore assoluto, senza considerare gli investimenti effettuati nel passato.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Altra categoria di attività ammissibile oltre all’attività di R&S:
• Investimenti in attività di innovazione tecnologica relative alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa;
Gli investimenti devono essere effettuati nel periodo successivo a quello in corso al 31.12.2019
Come possiamo definire “prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato? Bene materiale o immateriale o un servizio o un processo di produzione che si differenzia, rispetto a quelli realizzati o applicati dall’impresa, per:
• caratteristiche tecniche;
• prestazioni;
• eco-compatibilità;
• ergonomia;
• altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori

Sono escluse dalle attività di INNOVAZIONE TECNOLOGICA:
• le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti;
• le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari;
• le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente;
• le attività per il controllo di qualità;
• le attività per la standardizzazione dei prodotti.

Di seguito le cinque categorie di investimenti ammissibili

a) spese per il personale direttamente impiegato nell’attività di IT svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego; è prevista una maggiorazione al 150% per soggetti con requisiti particolari di età, titolo e tipologia di contratto:
o età non superiore ai 35 anni;
o al primo impiego
o in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced;
o assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
o impiegato esclusivamente in attività di R&S;
o impiegato presso laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato italiano.

b) quote di ammortamento e canoni di locazione, anche finanziaria, e altre spese per i beni materiali mobili e il software utilizzati per la ricerca, nel limite massimo del 30% delle spese indicate al precedente punto a;

c) le spese extra-muros per contratti stipulati con soggetti terzi

d) spese per consulenza e servizi equivalenti, nel limite massimo del 20% delle spese di personale calcolate senza maggiorazioni;

e) spese per materiali, forniture e altri prodotti utilizzati nei progetti di IT ammissibili, nel limite del 30% delle spese di personale o dei costi per ricerca extra muros, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota.

Qual è l’agevolazione prevista?
Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 6% innalzandosi al 10% se è finalizzato ad un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale.
Limite massimo di spese ammissibile pari a 1,5 milioni di euro.
Si usufruisce del beneficio tramite compensazione in F24 e rispettando le seguenti regole:
• Deve avvenire in 3 quote annuali di pari importo;
• Decorre dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione del credito
• È subordinato all’assolvimento degli obblighi di certificazione contabile
• Richiede apposita comunicazione al Mise (modalità da definirsi in un Decreto direttoriale di prossima emanazione);
• Divieto di cessione o trasferimento del credito

ATTIVITÀ DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA

Attività di design e ideazione estetica svolta dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo, per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari.
Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 6%. Limite massimo di spese ammissibile pari a 1,5 milioni di euro

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