FISCALITÀ INTERNAZIONALE

14 Novembre 20191
fsf

 

Vuoi aprire un’azienda all’estero. Sei sicuro che ne valga la pena? 

Secondo la normativa italiana, le società sono considerate residenti in Italia quando, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni), hanno la sede legale, la sede operativa (anche se non dichiarata) o l’oggetto principale nel territorio italiano.

Per contrastare la delocalizzazione fittizia delle società è presente una legislazione che recita:

salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa: sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

Ciò significa che spetta al contribuente provare il vero MOTIVO per il quale si ha la sede all’estero.

Quindi, qualora non si fornisca una sufficiente prova, la società sarà considerata residente nel territorio italiano e quindi soggetta a tutte le imposte previste per le società residenti ovvero IRES, IRAP e IVA.

Per prevenire fenomeni di doppia imposizione nei casi di dual residence (ovvero quando una società viene considerata residente in due diversi Stati), è previsto che la residenza fiscale della persona giuridica debba essere individuata sulla base di un accordo tra le autorità competenti (denominato mutual agreement), che deve tenere conto del luogo di direzione effettiva, del luogo di costituzione e di ogni altro fattore rilevante.

Quali sono le conseguenze a livello di sanzioni in caso di esterovestizione?

In caso di esterovestizione, ovvero quando la società viene considerata italiana per effetto di prove non valide o non sufficienti di attività economica estera, saranno constatate le seguenti violazioni:

omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ai fini Ires;

omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini Iva;

omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini Irap.

Ai fini penali tributari occorre invece valutare attentamente se l’esterovestizione venga qualificata come un “fenomeno evasivo”. Infatti in caso di elusione fiscale o abuso del diritto è prevista l’irrilevanza penale delle situazioni constatate ai fini fiscali.

In merito, come osservato dalla prassi operativa, l’antigiuridicità del comportamento consiste proprio nel fatto che, contrariamente a quanto formalmente dichiarato relativamente alla propria ubicazione, il soggetto risiede nel territorio dello Stato, sottraendosi così agli adempimenti richiesti dalla legislazione del Paese di appartenenza.

La localizzazione della dimensione soggettiva si fonda su elementi dichiarativi connotati da falsità e quindi tutti i fenomeni di esterovestizione non possono, in nessun caso, essere ricondotti nell’ambito delle fattispecie elusive, ma rappresentano casi di evasione.

Di conseguenza, seguendo la linea interpretativa riconducibile all’evasione fiscale e sulla base di un approccio più rigoroso, potrebbero anche essere applicate le sanzioni penali previste in tema di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.

In merito, per effetto delle recenti modifiche apportate dal D.L. 124/2019, la legislazione prevede che è punito con la reclusione da due a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Sul punto, si ricorda che non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

One comment

  • KurtB

    13 Luglio 2024 at 9:05

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