Contratto a tempo determinato. Cosa cambia con il Decreto dignità.

5 Agosto 2019
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Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con l’entrata in vigore del “Decreto dignità

A distanza di quasi un anno dall’approvazione in Senato della Legge n. 96 del 9 agosto 2018 di conversione del D.L. n. 87/2018 c.d. Decreto Dignità ci sembra utile ribadire i concetti e le novità introdotte da questa discussa riforma.

Le principali novità normative possono essere riassunte in brevi punti:

  • La stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato “a-causale” (ovvero senza specificare alcuna motivazione), può avvenire solo ed esclusivamente per un periodo di durata non superiore ai 12 mesi.
  • La durata massima del contratto a tempo determinato si riduce a 24 mesi, contro i precedenti 36 mesi previsti dal Jobs Act.
  • Il contratto può avere una durata superiore ai 12 mesi solo in presenza delle seguenti causali:
  • Esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • Ragioni sostitutive;
  • Esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;

Le ragioni giustificatrici all’apposizione del termine, vanno aldilà del c.d. “clausolone” previsto dalla normativa precedente, vale a dire il D.lgs. 368/2001 con le sue ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive. In modo particolare, soprattutto l’ultima causale nella sua formulazione letterale, sembra premonitrice di potenziali contenziosi, rischia di lasciare ampi margini di discrezionalità interpretativa al giudice del lavoro. L’evidente intenzione del legislatore è dunque quella di limitare quanto più possibile il ricorso a questa tipologia di contratto definito storicamente “precario” stabilendo dei paletti estremamente difficili da rispettare, a favore del contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Proroghe e rinnovi

Per quanto concerne le proroghe, un rapporto di lavoro a tempo determinato può essere liberamente prorogato solo nel periodo massimo dei 12 mesi, in caso contrario la proroga dovrà essere sostenuta da una delle ragioni viste sopra.  Il numero massimo delle proroghe passa da 5 a 4 nell’arco dei 24 mesi, e quindi il contratto a tempo determinato si considererà a tempo indeterminato a partire dalla data di concorrenza della quinta proroga (non più la sesta).

Le nuove ragioni giustificatrici di proroghe e rinnovi, non trovano applicazione per le attività stagionali, per il personale artistico e tecnico delle Fondazioni di produzione musicale e le altre casistiche previste dall’art. 29 del D.lgs. 81/2015, nonché alle “start-up innovative” previste dall’art. 25 della Legge n. 221/2012 per il periodo di quattro anni dalla loro costituzione o per il “riproporzionamento” di tale periodo previsto dalla stessa norma per le società già costituite.

Contributo addizionale

Il contributo introdotto dall’art. 2, comma 28, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, vale a dire l’1,4 % che grava oggi sull’imponibile contributivo di tutti i contratti a tempo determinato, e finalizzato a finanziare l’Aspi (ora Naspi) viene incrementato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.

Termine dell’impugnazione

L’art. 1 comma 1, lettera c) del D.L. n. 87/2018 ha ampliato i termini di impugnazione del contratto a tempo determinato, che passano da 120 a 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto, secondo una delle modalità previste dall’art. 6 della legge n. 604/1966.

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