CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

5 Settembre 2023
CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - studio eracle

Il credito d’imposta ha l’obiettivo di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

Vantaggi

A tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta alle seguenti condizioni:

  1. Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (legge 11 dicembre 2016, n.232-ex Iper ammortamento)

2021
• 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
• 30% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
• 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino a limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

2022
• 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
• 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
• 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 novembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Dal 2023 al 2025
• 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
• 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
• 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro
• 5% del costo per la quota di investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione individuali con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

2. Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.

2021: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro
2022: 50% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro
2023: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro
2024: 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro
2025: 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell’anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell’anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

3. Altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento) diversi da quelli ricompresi nel citato nel punto 1:
2021: 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro
2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell’anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell’anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. In relazione al periodo d’imposta 2022, il termine del 30 giugno è posticipato al 30 novembre.

4. Altri beni strumentali immateriali diversi da quelli ricompresi nel citato allegato B:
2021: 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milioni di euro
2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milioni di euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell’anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell’anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. In relazione al periodo d’imposta 2022, il termine del 30 giugno è posticipato al 30 novembre.

A chi si rivolge

Il credito d’imposta si rivolge a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Il credito d’imposta per gli investimenti in altri beni strumentali materiali tradizionali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime forfettario, alle imprese agricole ed alle imprese marittime.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Come si accede

Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

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