ALIQUOTA IVA PRODOTTI IGIENE FEMMINILE – Art. 32-ter
In sede di conversione, con l’aggiunta del n. 1-quinquies) alla Tabella A, parte II-bis, DPR n. 633/72 è previsto che le cessioni di prodotti per la protezione dell’igiene femminile compostabili o lavabili nonché di coppette mestruali sono soggette all’aliquota IVA ridotta del 5%.
L’aliquota agevolata è applicabile dalle operazioni effettuate dall’1.1.2020.